sabato 30 settembre 2023
Fino a venerdì 18 agosto 2023, i cittadini residenti nel Comune di Novate Milanese, potranno depositare la propria firma presso lo Sportello dell'Anagrafe negli orari di apertura al pubblico previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità. Per la consultazione dei quesiti referendari: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-04-07&atto.codiceRedazionale=23A02230&elenco30giorni=false https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-04-07&atto.codiceRedazionale=23A02231&elenco30giorni=false
Fino al 15/07/2023, i cittadini residenti nel Comune di Novate Milanese, potranno depositare la propria firma presso lo Sportello Anagrafe, negli orari di apertura al pubblico, previa esibizione di un valido documento di identità per il seguente quesito referendario:
Fino a venerdì 21 luglio 2023, i cittadini residenti nel Comune di Novate Milanese, potranno depositare la propria firma presso lo Sportello dell'Anagrafe negli orari di apertura al pubblico previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità per i quesiti referendari sottostanti:
Fino al 16 ottobre 2023, i cittadini residenti nel Comune di Novate Milanese, potranno depositare la propria firma presso lo Sportello dell'Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico, previa esibizione di un valido documento di identità per il seguente quesito referendario:
Nello specifico: CAPO I MODIFICA ALL'ART. 32 COSTITUZIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLA SALUTE ART.1 All'art. 32 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, le parole "e interesse della collettività," sono soppresse; il secondo comma è sostituito dal seguente: "Nessuno può essere obbligato, direttamente o indirettamente, ad un determinato trattamento sanitario, diagnostico o terapeutico. è aggiunto il seguente terzo comma: "Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell'individuo. Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva.". CAPO II MODIFICA ALL'ART. 75 COSTITUZIONE E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 25/05/1970 N.352 IN MATERIA DI REFERENDUM ART.2 All'art.75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma le parole "cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle parole "cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,"; al secondo comma le parole ", di autorizzazione a ratificare trattati internazionali" sono soppresse; al quarto comma le parole "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e" sono soppresse; alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: "Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione". ART.3 Alla Legge costituzionale del 25/05/1970 n.352 sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 3, comma 1, le parole "cinquecentomila elettori," sono sostituite dalle parole "cinquantamila elettori residenti in almeno tre regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,"; all'art. 7 comma 1, la parola "cinquecentomila" è sostituita dalla parola "cinquantamila"; all'art.8, comma 6, dopo le parole "ai quali appartengono i sottoscrittori" e prima delle parole "che ne attestano la iscrizione nelle liste" è inserito il seguente inciso "-nella misura del 10% delle firme raccolte estratte a campione -"; dopo le parole "in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero." sono inserite le seguenti parole "I certificati sono richiesti dall'ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione". all'art. 9, comma 1, le parole "e dei certificati elettorali" sono soppresse; all'art.13, comma 2, le parole "500mila elettori" sono sostituite dalle parole "cinquantamila elettori"; all'art.27, comma 1, le parole "500mila elettori" sono sostituite dalle parole "cinquantamila elettori"; all'art. 28, comma 1, le parole "e dei certificati elettorali" sono soppresse; l'art. 31 è abrogato; all'art. 33, comma 1, le parole "non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza e' stata pronunciata", sono sostituite dalle parole "non oltre 30 giorni dopo la comunicazione della predetta ordinanza"; al comma 4, le parole "il 10 febbraio" sono sostituite dalle parole "30 giorni dal giorno della deliberazione in camera di consiglio"; all'art.34, comma 1, le parole "una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno" sono sostituite dalle parole "una domenica ed un lunedì entro due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale"; al terzo comma la parola "365°" è sostituita dalla parola "30°"; all'art.36, comma 1, le parole "all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto," sono soppresse. CAPO III MODIFICA ALL'ART. 135 COSTITUZIONE IN MATERIA DI NOMINA DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E FORMAZIONE DI ELENCHI ART.4 All'art.135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici eletti dai cittadini a suffragio universale diretto"; il secondo comma è sostituito dal seguente: "I giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo della giurisdizione superiore ordinaria, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio, iscritti su domanda degli interessati in apposito elenco costituito entro 6 mesi prima di ciascuna elezione". al terzo comma la parola "nove" è sostituita dalla parola "sei"; le parole "e non possono essere nuovamente nominati" sono sostituite dalle parole "e possono essere rieletti dai cittadini"; al comma 4 la parola "termine" è sostituita da "mandato"; dopo la parola "mandato" sono inserite la seguenti parole ", in caso di mancata rielezione"; alla fine della frase è aggiunta la seguente parte: "In caso di cessazione anticipata delle funzioni di uno o più giudici subentrano i primi non eletti, sino alla copertura delle cariche rimaste vacanti e sino alla scadenza del mandato in corso"; al comma 7 le parole "che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari" sono sostituite dalla seguente parte: "compilato ogni sei anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari e contestualmente a tale nomina". L'Assemblea Costituente dei Cittadini si propone, quindi, di valorizzare e rendere effettivi i principi della sovranità popolare (art.1 Cost.) e della centralità dell'essere umano, che costituiscono i capisaldi della nostra Costituzione e rappresentano le fondamenta di una vera democrazia.
Fino a venerdì 10 novembre 2023, per i cittadini residenti nel Comune di Novate Milanese, potranno depositare la propria firma presso lo Sportello dell'Ufficio Anagrafe, negli orari di apertura al pubblico, previa esibizione di un valido documento di identità per firmare il quesito referendario in materia di salario minimo.
Le informazioni sul quesito referendario sono disponibili consultando la Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023 .
Fino a venerdì 3 novembre 2023, i cittadini residenti nel Comune di Novate Milanese, potranno depositare la propria firma presso lo Sportello dell'Ufficio Anagrafe, negli orari di apertura al pubblico, previa esibizione di un valido documento di identità a sostegno del seguente quesito referendario promosso dal Comitato "Ora et Labora in Difesa della Vita" "Un cuore che batte":
Ultimo aggiornamento: martedì 4 luglio 2023