venerdì 9 giugno 2023
Il decreto legge 3 gennaio 2006, n.1, all'art. 1, ha dettato disposizioni per consentire agli elettori che si trovano in condizioni di infermità di votare presso il loro domicilio. Perché si possa attuare il disposto previsto dalla normativa è necessario chiarire alcune condizioni. Destinatari della normativa: gli elettori che non possano allontanarsi dall'abitazione in cui dimorano e, in pari tempo, che si trovino in condizioni di "dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali". Solo la presenza di entrambi i requisiti fa nascere il diritto del voto domiciliare. Domanda di ammissione al voto domiciliare: l'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria,tra il 3 gennaio e il 23 gennaio 2023. Certificazione sanitaria da allegare alla domanda di ammissione al voto domiciliare: il certificato deve essere rilasciato da un Funzionario medico della ASL e deve attestare "un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali" e che sia "tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio" Raccolta del voto a domicilio - modalità : il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso e del segretario. L'orario, deciso dal Presidente, viene comunicato agli elettori interessati.
Ultimo aggiornamento: giovedì 19 gennaio 2023