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SEGNALAZIONE MATERIALI CONTENENTI
CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT)
Decreto Ministeriale 6/9/1994, emanato in applicazione dell’art. 6, comma 3, e
dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 257 del 27/03/1992, prevede che dal
momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un
edificio, č necessario che venga messo in atto un programma di controllo e
manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio legato all’esposizione.
La
Legge Regionale 29/09/2003 n. 17, Art.
6, stabilisce tra l’altro che tutti i
soggetti proprietari di edifici,
impianti, luoghi e mezzi di trasporto,
nei quali vi č presenza di amianto,
debbano segnalare all’ASL competente per
territorio tutte le strutture nelle
quali sia stata accertata la presenza di
detto materiale, compresi i manufatti in
cemento-amianto (eternit).
SI INVITA
all’osservanza di quanto predisposto
nei suddetti riferimenti legislativi ed
in particolare:
-
compilare l’auto-notifica
obbligatoria, tramite gli appositi
moduli di cui all’allegato 4 del PRAL,
della presenza di manufatti contenenti
amianto;
-
provvedere a effettuare la
valutazione delle condizioni dei
materiali contenenti amianto attraverso
la compilazione, da parte di personale
qualificato, dell’allegato “A” al D.D.G.
n. 13237 del 18/11/2008 “Protocollo per
la valutazione dello stato di
conservazione delle coperture in
cemento-amianto”;
-
restituire, debitamente
compilati, i moduli suddetti alle sedi
territoriali del comune e dell’A.S.L. di
appartenenza.
Ulteriori
informazioni, la modulistica per
l’auto-notifica e per la valutazione del
rischio sono disponibili sul sito
www.comune.novate-milanese.mi.it,
presso gli uffici della A.S.L. della
Provincia di Milano N° 1 – sede di
Parabiago (Mi) - Via Spagliardi 19,
oppure presso l’Ufficio Ecologia del
Comune negli orari di apertura.
IL SINDACO
(Lorenzo Guzzeloni)
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