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Il Decreto Ministeriale
6/9/1994, emanato in
applicazione dell’art.
6, comma 3, e dell’art.
12, comma 2, della Legge
n. 257 del 27/03/1992,
prevede che dal momento
in cui viene rilevata la
presenza di materiali
contenenti amianto in un
edificio, č necessario
che venga messo in atto
un programma di
controllo e manutenzione
al fine di ridurre al
minimo il rischio legato
all’esposizione.
La Legge
Regionale 29/09/2003 n.
17, Art. 6, stabilisce
tra l’altro che tutti i
soggetti proprietari di
edifici, impianti,
luoghi e mezzi di
trasporto, nei quali vi
č presenza di amianto,
debbano segnalare
all’ASL competente per
territorio tutte le
strutture nelle quali
sia stata accertata la
presenza di detto
materiale, compresi i
manufatti in
cemento-amianto (eternit).
SI INVITA
all’osservanza di
quanto predisposto nei
suddetti riferimenti
legislativi ed in
particolare:
·
compilare
l’auto-notifica
obbligatoria, tramite
gli appositi moduli di
cui all’allegato 4 del
PRAL, della presenza di
manufatti contenenti
amianto;
·
provvedere
a effettuare la
valutazione delle
condizioni dei materiali
contenenti amianto
attraverso la
compilazione, da parte
di personale
qualificato,
dell’algoritmo allegato
al DGR n. VII/1439 del
04/10/2000 e come
previsto dal Protocollo
Operativo del 07/08/2006
procedendo
contestualmente alla
valutazione del
risultato;
·
restituire, debitamente
compilati, i moduli
suddetti alle sedi
territoriali del comune
e dell’A.S.L. di
appartenenza.
Ulteriori informazioni,
la modulistica per
l’auto-notifica e per la
valutazione del rischio
sono disponibili sul
sito
www.comune.novate-milanese.mi.it,
presso gli uffici della
A.S.L. della Provincia
di Milano N° 1 – sede di
Parabiago (Mi) - Via
Spagliardi 19, oppure
presso l’Ufficio
Ecologia del Comune
negli orari di apertura.
IL SINDACO
(Luigi Silva)
Elenco allegati in formato PDF:
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